In caso di clausole ambigue all’interno di un contratto di assicurazione, qualora l’ambiguità, o la poca chiarezza, non sia superabile mediante i criteri ermeneutici previsti dalla legge, le stesse devono essere interpretate in senso sfavorevole alla parte che le ha predisposte (art. 1370 c.c.), ovvero a favore del contraente (l’assicurato) che aderisce a schemi negoziali unilateralmente predisposti da altri.
Lo scopo della norma è quindi quello di evitare che chi predispone il contratto, con un comportamento contrario al principio di buona fede, possa avvantaggiarsi dell’ambiguità di clausole unilateralmente redatte.
Così la Corte di Cassazione (sent. 668/2016), che nel caso di specie si è occupata della clausola che definiva il rischio assicurato come “lo scoppio causato da eccesso di pressione”.