Approvata definitivamente la nuova normativa che introduce i reati di omicidio stradale e lesioni stradali, intervenendo sul codice penale, sul codice di procedura penale e sul codice della strada. Di seguito le principali novità.
Il reato di omicidio stradale è così strutturato:
- da 8 a 12 anni di reclusione in caso di omicidio commesso con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in caso di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- da 5 a 10 anni di reclusione in caso di omicidio commesso con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l o a seguito di comportamenti quali il superamento grave dei limiti di velocità, l’attraversamento di incroci con semaforo rosso, la circolazione contromano, l’inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o sorpassi azzardati;
- da 2 a 7 anni di reclusione in tutti gli altri casi di omicidio commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Il reato di lesioni stradali gravi o gravissime è così strutturato:
- da 3 a 5 anni di reclusione per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni di reclusione per le lesioni gravissime in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in caso di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- da 1 anno e mezzo a 3 anni di reclusione per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni di reclusione per le lesioni gravissime in caso di tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l o per comportamenti quali il superamento grave dei limiti di velocità, l’attraversamento di incroci con semaforo rosso, la circolazione contromano, l’inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o sorpassi azzardati.
Conducenti professionali e di mezzi pesanti:
- le ipotesi più gravi di omicidio stradale e di lesioni stradali si applicano ai conducenti professionali ed agli autisti di mezzi pesanti ed autobus anche in presenza di un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.
Aggravante per chi fugge:
- per entrambi i reati è previsto l’aumento della pena da un terzo a due terzi per chi fugge dopo aver commesso il fatto, con pena che non può comunque essere inferiore a 5 anni in caso di omicidio e 3 anni in caso di lesioni.
Altre aggravanti:
- la pena è aumentata in caso di guida senza patente, con patente revocata o sospesa, senza assicurazione;
- la pena è aumentata in caso di più soggetti lesi.
Attenuante:
- la pena può essere ridotta fino alla metà nel caso in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o omissione del guidatore.
Revoca della patente:
- la patente è revocata per 10 anni in caso omicidio stradale “semplice” (la fattispecie per cui è prevista la pena minore), 15 anni in tutti gli altri casi; il termine è elevato fino a 20 anni nel caso in cui il colpevole abbia precedenti per droga o alcol e fino a 30 anni in caso di fuga;
- la patente è revocata per 5 anni in caso di lesioni stradali; il termine è elevato fino a 10 anni in caso di precedenti per droga o alcol e a 12 anni in caso di fuga.
Arresto in flagranza:
- l’ arresto è obbligatorio solo per l’omicidio stradale commesso da chi guida in stato di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di stupefacenti;
- negli altri casi l’arresto è facoltativo, restando però espressamente escluso, limitatamente alle lesioni, se il conducente presta subito soccorso.