Sì al risarcimento per la madre per violazione proprio diritto all’autodeterminazione di optare per l’interruzione della gravidanza; no alla legittimazione del soggetto nato con disabilità a pretendere il risarcimento del danno a carico del medico e della struttura sanitaria.
Così si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate ad esprimersi in tema di danno da nascita indesiderata (intendendosi come tale l’errore medico derivante da una errata diagnosi prenatale nella quale non viene identificata una malformazione del feto, condizione che impedisce alla madre di decidere consapevolmente se interrompere o meno la gravidanza).
In relazione al nato con disabilità la richiesta di risarcimento non viene ritenuta lecita quando la malformazione sia diretta conseguenza di fattori estranei alla condotta tenuta dai medici e la colpa del medico sia consistita solo nel fatto di non aver messo la donna in condizioni di abortire: il riconoscimento di tale diritto, infatti, comporterebbe il rischio di reificazione dell’uomo, la cui vita verrebbe ad essere apprezzabile in ragione dell’integrità psico-fisica, circostanza che costituirebbe una vera e propria “deriva eugenetica”.