Pesanti interventi sulla Legge Pinto da parte del legislatore, che con la legge di stabilità 2016 (art. 1 comma 777) introduce una serie di paletti ed eccezioni che rendono “quasi impossibile” l’ottenimento dell’indennità a titolo di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.
Onere a carico delle parti di esperire i rimedi preventivi (passaggio al rito sommario o istanza per la decisione a seguito di trattazione orale); facoltà per il Giudice di escludere l’indennizzo a favore della parte che abbia agito o resistito in giudizio consapevole dell’infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese anche fuori dai casi di lite temeraria; facoltà per il Giudice di escludere l’indennizzo in caso irrisorietà della pretesa o del valore della causa valutata in relazione alle condizioni personali della parte; iter amministrativo farraginoso per l’incasso delle somme eventualmente riconosciute; competenza territoriale nella medesima Corte d’Appello della violazione: misure tutte in cui gli aspetti negativi superano di gran lunga quelli favorevoli.
Vedremo ora se la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo rieterrà le modifiche legislative conformi ai propri principi sulla ragionevole durata del processo.