La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata ad interpretare la normativa europea sul diritto d’autore per stabilire quando una “comunicazione al pubblico” tramite link a siti di terzi di opere protette dal diritto d’autore rappresenti una violazione della normativa vigente, anche a fronte della posizione dei gestori di siti Internet per i quali non sarebbe sempre facile verificare se l’autore abbia concesso la propria autorizzazione alla pubblicazione sul sito terzo.
La Corte ha sancito il principio per cui il collocamento su un sito Internet di un link (collegamento ipertestuale) verso opere protette dal diritto d’autore – e pubblicate nella pagina linkata dell’altro sito senza l’autorizzazione dell’autore – non costituisce una “comunicazione al pubblico” rilevante ai fini della violazione della normativa qualora la persona che inserisce il link agisca senza fini di lucro e senza essere al corrente dell’illegittimità della pubblicazione di dette opere. Qualora, invece, il link sia fornito a fini di lucro, la conoscenza dell’illegittimità della pubblicazione sull’altro sito Internet deve essere presunta, in quanto è legittimo aspettarsi che l’autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l’opera di cui trattasi non sia illegittimamente pubblicata, cosicché dovrà presumersi che tale collocamento sia intervenuto con piena cognizione del fatto che l’opera è protetta e che il titolare del diritto d’autore potrebbe non aver autorizzato la pubblicazione su Internet. In siffatte circostanze, e a condizione che tale presunzione relativa non sia confutata, l’atto di collocare un collegamento ipertestuale verso un’opera illegittimamente pubblicata su Internet costituirebbe quindi una “comunicazione al pubblico” in violazione della normativa vigente.
Di seguito la dichiarazione testuale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza nella causa C-160/15, datata 8 settembre 2016): “L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che, per stabilire se il fatto di collocare su un sito Internet collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi di detta disposizione, occorre determinare se tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell’illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza.”