Limitatezza tecnica della strumentazione: nessuna colpa in capo a struttura sanitaria e medici

La struttura sanitaria ha l’obbligo, in base al contratto di spedalità, di mettere a disposizione non solo il personale sanitario ma anche le necessarie attrezzature tecniche idonee ed efficienti, della cui inadeguatezza eventualmente risponde.

Solo nel caso in cui la struttura non disponga di strumentazione adeguata scatta l’obbligo, sia da parte della struttura sanitaria che del medico, di informare il paziente di poter ricorrere a centri con più elevata specializzazione.

La Corte di Cassazione (sent. n. 4540/16) ha così escluso la responsabilità della struttura sanitaria, e dei medici per omessa informazione, qualora i macchinari tecnici all’epoca del fatto lesivo fossero adeguati, seppur non in grado di fornire certezze diagnostiche a causa di una intrinseca limitatezza tecnica.