Responsabilità in capo all’infermiere e non al medico in caso di ignoranza del funzionamento di un impianto.
Sulla base della considerazione che l’infermiere non è un “ausiliario del medico”, ma un “professionista sanitario” (che svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, specie durante il decorso post operatorio dove è onerato di vigilare sul paziente ai fini di consentire, nel caso, l’intervento del medico), la Corte di Cassazione (sent. 2541/16) ha ritenuto che sullo stesso possa gravare una responsabilità di tipo omissivo riconducibile ad una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente del tutto autonoma rispetto a quella del medico.
Nel caso specifico, in occasione dell’installazione di un nuovo impianto di monitoraggio, era accaduto che l’impianto avesse allarmi sonori sospesi perché necessitanti di riattivazione manuale, con la conseguenza che ad una crisi di fibrillazione ventricolare che colpiva un paziente il personale non si allertava portando al paziente. L’infermiere, sottolinea la Corte, posto il graduale percorso di affermazione della professionalità del personale infermieristico, e della conseguente autonomia decisionale e organizzativa, assume specifico rilievo nell’ambito delle Unità di terapia intensiva cardiologica, in quanto le stesse sono caratterizzate da un’area di degenza dove si esercita una sorveglianza diretta e continua del paziente da parte del personale infermieristico in grado di intervenire autonomamente ed immediatamente alla comparsa di un’aritmia minacciosa; l’UTIC è caratterizzata, cioè, da personale che fa un training specifico e che non è mero esecutore, ma in qualche modo agisce da medico, essendo in grado di agire terapeuticamente in autonomia nell’immediatezza anche senza la presenza del medico.