L’attività svolta dal grafico esprime un personale contributo di pensiero ed una valutazione sulla rilevanza della notizia, pur in presenza delle scelte e delle indicazioni degli autori degli articoli e del direttore.
Così la Corte di Cassazione (sez. Lavoro, sent. n. 5456/16) che ha ribadito la natura giornalistica dell’attività del grafico, la quale si estrinseca nella progettazione e nella realizzazione della pagina di giornale, come la collocazione del singolo pezzo giornalistico e la scelta delle immagini e dei caratteri topografici con i quali lo stesso viene riportato sulla pagina.
Per la Corte costituisce attività giornalistica qualsiasi forma di manifestazione del pensiero con finalità di informazione, sia che essa si esprima mediante la scrittura, la parola o l’immagine, sia che essa si esprima nella elaborazione di un segno grafico, ben potendo quest’ultimo, nel sottolineare la rilevanza o la preminenza della notizia, incidere, per un verso sulla qualità e sul valore della comunicazione e, per altro, concorrere a quella rappresentazione complessiva della realtà che è il risultato ultimo dell’attività informativa.