Responsabilità esclusivamente in capo al dannaggiato, che avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada ed evitare conseguentemente la caduta, se lo stato di emergenza meteo rendeva impensabile per il Comune liberare interamente il territorio urbano da ghiaccio e neve.
La Corte di Cassazione (sent. n. 5622/16) ha così ribadito i principi elaborati in relazione alla responsabilità degli enti locali per i danni causati dai beni del patrimonio demaniale: responsabilità che non sussiste in caso di impossibilità, valutata nel caso concreto, di esercitare la custodia sugli stessi (nel caso di specie, l’impossibilità era determinata dall’eccezionalità degli eventi atmosferici, con conseguente impossibilità per l’ente di intervenire capillarmente sul territorio); responsabilità che non sussiste nemmeno qualora il danneggiato non abbia osservato la necessaria diligenza data dal caso specifico (qui la situazione climatica eccezionale, che comportava un necessario dovere di attenzione alle lastre di ghiaccio presenti sul manto stradale).