La Corte di Cassazione, con la sentenza 1748/2016, ha riepilogato alcuni principi cardine della disciplina relativa alla divulgazione dell’immagine di una persona, soffermandosi in particolare sulla natura di diritto personalissimo ed inalienabile del diritto all’immagine, che in quanto tale non può costituire oggetto di negoziazione.
Questi i principi esposti:
– a norma dell’art. 10 c.c., nonché degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d’autore, la divulgazione dell’immagine senza il consenso dell’interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari;
– il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all’immagine, ma soltanto l’esercizio di tale diritto e, pertanto, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, tale consenso resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene, con la conseguenza che esso è sempre revocabile, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita, ed a prescindere dalla pattuizione del compenso, che non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione;
– la trasmissione del diritto all’utilizzazione dell’immagine altrui va provata per iscritto, ai sensi dell’art. 110 della l. n. 633 del 1941.