Nessuna violazione del diritto d’autore in caso di mancata richiesta di autorizzazione (e connessi pagamenti a SIAE e SCF) alla diffusione di musica qualora la stessa avvenga in un ambiente riservato ed in favore di un numero ristretto di persone.
Affinché non sia necessaria l’autorizzazione, l’elemento focale riguarda l’individuazione del numero dei potenziali ascoltatori della musica: la legge, infatti, vieta la riproduzione in pubblico di musica protetta dal diritto d’autore, se non autorizzata, ed il temine “in pubblico” si è ritenuto vada riferito ad un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprenda, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole.
La Corte di Cassazione (ord. n. 2468/16 dell’8/02/2016), chiamata a pronunciarsi relativamente alla musica diffusa nella sala d’attesa di un dentista, si è conformata a diverse pronunce della Corte di Giustizia Europea.