Limitatezza tecnica della strumentazione: nessuna colpa in capo a struttura sanitaria e medici

La struttura sanitaria ha l’obbligo, in base al contratto di spedalità, di mettere a disposizione non solo il personale sanitario ma anche le necessarie attrezzature tecniche idonee ed efficienti, della cui inadeguatezza eventualmente risponde.

Solo nel caso in cui la struttura non disponga di strumentazione adeguata scatta l’obbligo, sia da parte della struttura sanitaria che del medico, di informare il paziente di poter ricorrere a centri con più elevata specializzazione.

La Corte di Cassazione (sent. n. 4540/16) ha così escluso la responsabilità della struttura sanitaria, e dei medici per omessa informazione, qualora i macchinari tecnici all’epoca del fatto lesivo fossero adeguati, seppur non in grado di fornire certezze diagnostiche a causa di una intrinseca limitatezza tecnica.

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Consenso informato: responsabile il medico in caso di informativa incompleta al paziente

Il medico, prima di un intervento, è obbligato a fornire un’informazione completa ed esaustiva al paziente, comprensiva di tutte le caratteristiche dell’intervento e dei possibili rischi.

La Corte di Cassazione (sent. 2177/2016) ribadisce che il consenso all’intervento deve essere personale, specifico e esplicito, nonché reale ed effettivo, non essendo consentito il consenso presunto; deve essere pienamente consapevole e completo, ossia deve essere informato, dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell’intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. La qualità del paziente non rileva ai fini della completezza ed effettività del consenso, bensì sulle modalità con cui è veicolata l’informazione, ossia nel suo dispiegarsi in modo adeguato al livello culturale del paziente stesso, in forza di una comunicazione che adotti un linguaggio a lui comprensibile in ragione dello stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone.

Nel caso in esame, la paziente lamentava di non essere stata adeguatamente informata dal medico sulla natura e i rischi di un intervento agli occhi (effettuato per eliminare una miopia), a seguito del quale insorgevano notevoli complicanze (peggioramento delle capacità visive che in breve tempo la portava ad avere un residuo visivo di 2/10 in occhio destro e 3/10 in occhio residuo e invalidità permanente al 60%). Il depliant informativo consegnato alla paziente non poteva considerarsi sufficientemente completo e dettagliato, essendovi indicate solo alcune  complicanze, peraltro come transitorie, e tacendo su ulteriori effetti che potevano determinarsi, come quello verificatosi.

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Ignoranza del funzionamento di un impianto: responsabile l’infermiere per i danni al paziente

Responsabilità in capo all’infermiere e non al medico in caso di ignoranza del funzionamento di un impianto.

Sulla base della considerazione che l’infermiere non è un “ausiliario del medico”, ma un “professionista sanitario” (che svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, specie durante il decorso post operatorio dove è onerato di vigilare sul paziente ai fini di consentire, nel caso, l’intervento del medico), la Corte di Cassazione (sent. 2541/16) ha ritenuto che sullo stesso possa gravare una responsabilità di tipo omissivo riconducibile ad una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente del tutto autonoma rispetto a quella del medico.

Nel caso specifico, in occasione dell’installazione di un nuovo impianto di monitoraggio, era accaduto che l’impianto avesse allarmi sonori sospesi perché necessitanti di riattivazione manuale, con la conseguenza che ad una crisi di fibrillazione ventricolare che colpiva un paziente il personale non si allertava portando al paziente. L’infermiere, sottolinea la Corte, posto il graduale percorso di affermazione della professionalità del personale infermieristico, e della conseguente autonomia decisionale e organizzativa, assume specifico rilievo nell’ambito delle Unità di terapia intensiva cardiologica, in quanto le stesse sono caratterizzate da un’area di degenza dove si esercita una sorveglianza diretta e continua del paziente da parte del personale infermieristico in grado di intervenire autonomamente ed immediatamente alla comparsa di un’aritmia minacciosa; l’UTIC è caratterizzata, cioè, da personale che fa un training specifico e che non è mero esecutore, ma in qualche modo agisce da medico, essendo in grado di agire terapeuticamente in autonomia nell’immediatezza anche senza la presenza del medico.

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