Mifid2: al via le nuove regole per tutelare gli investitori

Tutela degli investitori, trasparenza delle spese, maggiori poteri alle Autorità di vigilanza: sono i cardini della normativa monstre da oggi in vigore che si prefigge l’obiettivo di riuscire dove la prima Mifid ha in parte fallito, ovvero disciplinare in maniera adeguata i servizi di investimento al fine (anche) di tutelare i risparmiatori.

La proporzione tra propensione al rischio dei clienti e adeguatezza degli investimenti è sicuramente uno dei punti di maggior rilievo della normativa.
Sulla scorta delle nuove norme dovrà essere data una maggiore ed approfondita attenzione alla profilazione dei clienti (con il famigerato questionario sulle proprie conoscenze e aspettative legate agli investimenti), alla loro attitudine al rischio ed alla valutazione della loro capacità di fronteggiare le eventuali perdite.
In particolare, poi, nel caso in cui vengano raccomandati una pluralità di prodotti o servizi, la valutazione di adeguatezza dovrà avvenire in relazione all’intero pacchetto.
Dovranno anche essere condivise con il cliente le motivazioni che hanno portato a ritenere che l’operazione di investimento consigliata sia realmente rispondente alle sue aspettative.
In quest’ottica, gli strumenti finanziari dovranno essere “etichettati” con un apposito documento contenente le informazioni chiave su ogni prodotto che dovrà riportarne le caratteristiche, il livello di rischio su una scala da 1 a 7, il rendimento in base a diversi scenari del mercato, il costo totale e dettagliato e l’incidenza del costo e delle commissioni sul rendimento: la previsione del legislatore è che ciò possa agevolare  la comprensione e il confronto dei prodotti di investimento complessi.
“A monte” di tutto ciò vi è l’obblligo per la società produttrice di un prodotto da distribuire ai risparmiatori di definire, in linea di massima, un target positivo (soggetti per i quali i prodotti sono adeguati) e uno negativo (soggetti per i quali invece il prodotto va sempre escluso): “a valle”, sarà però il consulente che dovrà poi individuare tra i suoi clienti quali rientrano nel target positivo o negativo, con la connessa responsabilità.

La trasparenza sui costi e le commissioni è il secondo punto rilevante su cui interviene la normativa.
Dovranno essere indicati con precisione tutti i costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori e l’incidenza degli stessi sui rendimenti: dovrà essere chiaro quanto viene pagato per consulenza, strumento finanziario in sé, ingresso o uscita dagli investimenti e modalità di pagamento dei servizi di investimento ricevuti, nonché quanto questi costi incidono sul rendimento offerto.
Il tutto affinché l’investitore abbia un’idea più vicina possibile al guadagno “netto” che si prospetta.

Quanto ai poteri attribuiti alle Autorità di vigilanza, esse potranno stabilire il divieto o la limitazione di vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati, anche prima della commercializzazione, se li ritengono una minaccia per la protezione degli investitori.
Sarà interessante vedere nella pratica quando e come verranno messe in atto queste prerogative.

In tutto ciò però sarà in primis il risparmiatore stesso a dover essere consapevole dei propri diritti ed a dover pretendere quanto la normativa impone ai fornitori di servizi finanziari, diversamente il rischio sarà ancora una volta quello di un’applicazione formale e non sostanziale di una normativa che solo teoricamente è a vantaggio dei risparmiatori.

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