L’inadempimento del datore di lavoro all’obbligo (art. 2087 c.c.) di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori può essere riconosciuto anche in caso di attività criminosa dei terzi qualora essa sia prevedibile in ragione dell’attività esercitata.
Così la Corte di Cassazione (sent. 3212/2016) che ha riconosciuto al dipendente – a seguito di una rapina in ufficio postale privo di sbarre alle finestre e con le telecamere fuori uso – il danno biologico e morale da disturbo post traumatico da stress.