In caso di interviste a personaggi noti la creatività va ricercata nell’attività posta in essere dall’intervistatore: la connotazione di creatività che consente la tutela del diritto d’autore deve essere individuata nell’elaborazione dei testi, nella conduzione finalizzata alla caratterizzazione della personalità dell’intervistato, nell’individuazione dei dati salienti ed “interessanti” di essa e non nel mero fatto narrativo registrato.
Alla luce di ciò, la qualifica di autore spetta, di regola, all’intervistatore, laddove l’intervista stessa soddisfi i presupposti di creatività necessari per la tutela del diritto d’autore, salvo che si verifichino, in fatto, situazioni che comportino l’assoluta autonomia e creatività delle dichiarazioni dell’intervistato rispetto al contributo effettivo dell’intervistatore.
E’ quanto emerge da una pronuncia del Tribunale di Milano del 16 aprile 2015, recentemente pubblicata, che riassume alcuni principi in materia, che si possono comunque ritenere applicabili a tutte le interviste in generale.