Street Art: online il vademecum per le opere nel Comune di Milano

Pubblicato sul sito del Comune di Milano il vademecum per la realizzazione di opere di Street Art nel territorio comunale, sia sulle superfici private che su quelle pubbliche, con le indicazioni per le pratiche amministrative connesse.

Le informazioni e la documentazione al link seguente: www.comune.milano.it/aree-tematiche/spazi-per-attivita-ed-eventi/arte-negli-spazi-pubblici-a-milano

 

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Design: deposito internazionale anche per la Russia

Con l’adesione da parte della Federazione Russa all’Accordo dell’Aia, è ora possibile designare anche questo Paese mediante la procedura internazionale di registrazione dei disegni e modelli industriali.

Attraverso un’unica domanda depositata presso la WIPO – con conseguente risparmio di costi e procedimenti – la registrazione internazionale produce lo stesso effetto di una concessione della protezione in ciascuno dei Paesi designati, come se il design fosse stato registrato direttamente presso ciascun ufficio nazionale.

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Mifid2: al via le nuove regole per tutelare gli investitori

Tutela degli investitori, trasparenza delle spese, maggiori poteri alle Autorità di vigilanza: sono i cardini della normativa monstre da oggi in vigore che si prefigge l’obiettivo di riuscire dove la prima Mifid ha in parte fallito, ovvero disciplinare in maniera adeguata i servizi di investimento al fine (anche) di tutelare i risparmiatori.

La proporzione tra propensione al rischio dei clienti e adeguatezza degli investimenti è sicuramente uno dei punti di maggior rilievo della normativa.
Sulla scorta delle nuove norme dovrà essere data una maggiore ed approfondita attenzione alla profilazione dei clienti (con il famigerato questionario sulle proprie conoscenze e aspettative legate agli investimenti), alla loro attitudine al rischio ed alla valutazione della loro capacità di fronteggiare le eventuali perdite.
In particolare, poi, nel caso in cui vengano raccomandati una pluralità di prodotti o servizi, la valutazione di adeguatezza dovrà avvenire in relazione all’intero pacchetto.
Dovranno anche essere condivise con il cliente le motivazioni che hanno portato a ritenere che l’operazione di investimento consigliata sia realmente rispondente alle sue aspettative.
In quest’ottica, gli strumenti finanziari dovranno essere “etichettati” con un apposito documento contenente le informazioni chiave su ogni prodotto che dovrà riportarne le caratteristiche, il livello di rischio su una scala da 1 a 7, il rendimento in base a diversi scenari del mercato, il costo totale e dettagliato e l’incidenza del costo e delle commissioni sul rendimento: la previsione del legislatore è che ciò possa agevolare  la comprensione e il confronto dei prodotti di investimento complessi.
“A monte” di tutto ciò vi è l’obblligo per la società produttrice di un prodotto da distribuire ai risparmiatori di definire, in linea di massima, un target positivo (soggetti per i quali i prodotti sono adeguati) e uno negativo (soggetti per i quali invece il prodotto va sempre escluso): “a valle”, sarà però il consulente che dovrà poi individuare tra i suoi clienti quali rientrano nel target positivo o negativo, con la connessa responsabilità.

La trasparenza sui costi e le commissioni è il secondo punto rilevante su cui interviene la normativa.
Dovranno essere indicati con precisione tutti i costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori e l’incidenza degli stessi sui rendimenti: dovrà essere chiaro quanto viene pagato per consulenza, strumento finanziario in sé, ingresso o uscita dagli investimenti e modalità di pagamento dei servizi di investimento ricevuti, nonché quanto questi costi incidono sul rendimento offerto.
Il tutto affinché l’investitore abbia un’idea più vicina possibile al guadagno “netto” che si prospetta.

Quanto ai poteri attribuiti alle Autorità di vigilanza, esse potranno stabilire il divieto o la limitazione di vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati, anche prima della commercializzazione, se li ritengono una minaccia per la protezione degli investitori.
Sarà interessante vedere nella pratica quando e come verranno messe in atto queste prerogative.

In tutto ciò però sarà in primis il risparmiatore stesso a dover essere consapevole dei propri diritti ed a dover pretendere quanto la normativa impone ai fornitori di servizi finanziari, diversamente il rischio sarà ancora una volta quello di un’applicazione formale e non sostanziale di una normativa che solo teoricamente è a vantaggio dei risparmiatori.

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Marchi: deposito internazionale anche per l’Indonesia

Con l’adesione da parte dell’Indonesia al Protocollo di Madrid, da oggi 2 gennaio è possibile designare anche questo Paese mediante la procedura internazionale di registrazione dei marchi.

Attraverso un’unica domanda depositata presso la WIPO – con conseguente risparmio di costi e procedimenti – la registrazione internazionale consente con un unico deposito di raggiungere fino a 100 Paesi, producendo in ognuno di essi lo stesso effetto di una concessione della protezione nazionale.

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Marchi: deposito internazionale anche per la Thailandia

Con l’adesione da parte della Thailandia al Protocollo di Madrid, da oggi 7 novembre è possibile designare anche questo Paese mediante la procedura internazionale di registrazione dei marchi.

Attraverso un’unica domanda depositata presso la WIPO – con conseguente risparmio di costi e procedimenti – la registrazione internazionale consente con un unico deposito di raggiungere fino a 99 Paesi, producendo in ognuno di essi lo stesso effetto di una concessione della protezione nazionale.

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Lombardia Film Commission: online il nuovo Film Fund

E’ online il nuovo bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto per il sostegno delle produzioni cinematografiche e dell’audiovisivo realizzate in Lombardia (Lombardia Film Fund 2017), con una dotazione finanziaria di € 728.000,00.

Sono progetti ammissibili al bando:
a) Lungometraggi per il cinema, anche opera prima o seconda, anche in animazione.
b) Documentari/docufiction o docudrama, anche fuori formato.
Sono in ogni caso esclusi i cortometraggi.

L’importo massimo che potrà essere concesso sarà pari a:
a)) € 60.000,00 nel caso di lungometraggi per il cinema, anche opera prima o seconda, anche in animazione;
b) € 40.000,00 nel caso di documentari/docufiction o docudrama, anche fuori formato.

Possono presentare domanda di contributo le PMI italiane, europee ed extraeuropee la cui attività primaria o secondaria sia la produzione cinematografica, di video, di programmi televisivi e di film, costituite da almeno 12 mesi alla data di pubblicazione del bando.
L’impresa deve attestare la proprietà totale o parziale dei diritti del progetto con un minimo del 30%, quota ridotta al 20% in caso di produzione internazionale.

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata a partire dal 12 giugno 2017 e sino alle ore 16.00 del 31 dicembre 2018 esclusivamente tramite piattaforma SiAge (www.siage.regione.lombardia.it).
Il bando è a sportello: l’assegnazione dei contributi è pertanto subordinata alla disponibilità del Fondo al momento della richiesta.

Al modulo di adesione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
– Progetto e Sinossi / Soggetto (max 5 pagine);
– Budget costi complessivo con indicazione delle spese da sostenere in Lombardia;
– Piano Finanziario;
– Piano di lavorazione in pdf (da intendersi shooting+post-produzione, esclusa pre-produzione) con dettaglio delle giornate previste in Lombardia (con specifica delle riprese in esterna, esclusi film di animazione);
– Cast artistico;
– Accordo di co-produzione (ove presente);
– Contratto o Lettera d’intenti per la distribuzione (ove presente);
– Curricula di regista/i e produttore/i.

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Pupazzi e diritto d’autore: il Gabibbo è salvo

Big Red non assurge al livello di opera creativa in quanto non dissimile da altri pupazzi comunemente conosciuti e pertanto non è degno di protezione ai sensi della legge sul diritto d’autore.

Da Barbapapà a Elmo dei Muppets, come lui sono tanti i pupazzi dalle sembianze di goffi umanoidi, costituiti da una massa amorfa di colore rosso, con grande testa e occhi e bocca larga. Big Red appare dunque un’espressione scontata e banale, per la semplicità delle linee e delle soluzioni grafiche, di idee formali realizzate: le diversità riscontrabili con le precedenti realizzazioni citate non sono tali da raggiungere la soglia di creatività minima richiesta per la tutela.

Pur appurato il non raggiungimento della soglia minima di creatività da parte dell’ideatore di Big Red, circostanza già di per sè dirimente del contenzioso, i giudicanti si sono spinti oltre, valutando anche la comparazione tra i due pupazzi qualora la creatività fosse stata ritenuta sussistere: anche in tal caso non vi sarebbe stata contraffazione per le differenze tra i due pupazzi sia sotto il profilo della loro personalità (uno tifoso di pallacanestro e un altro giornalista) sia per le differenze estetiche (dagli occhi all’assenza di scarpe da tennis, dal naso al taglio della bocca alla lunghezza delle gambe).

Si conclude così dopo quindici anni, con la sentenza della Corte di Cassazione (sent. 503/2017), la vicenda giudiziaria che ha visto contrapposti, per il tramite delle società titolari dei relativi diritti, il Gabibbo (pupazzo-inviato di “Striscia la Notizia”) a Big Red (mascotte sportiva della Western Kentucky University).

La Cassazione ha sostanzialmente confermato le valutazioni della Corte d’Appello, rigettando definitivamente la richiesta delle società americane ed assicurando così una lunga vita al Gabibbo.

 

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Disciplina del cinema e dell’audiovisivo: in vigore la nuova legge

E’ in vigore la nuova legge che disciplina il cinema e l’audiovisivo (L. 220/2016).

L’aumento delle risorse per il settore, con la creazione di un fondo autonomo con meccanismo di autofinanziamento, e l’inserimento di strumenti automatici di finanziamento sono le principali novità di una legge che, dopo decenni, nelle intenzioni del legislatore mira ad interviene in modo sistemico sulla disciplina del settore del cinema e della produzione audiovisiva, riconoscendo il ruolo strategico dell’industria cinematografica come veicolo di formazione culturale e di promozione dell’Italia all’estero.

Fondo cinema e audiovisivo.
Viene creato il “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e l’audiovisivo”, al fine di sostenere gli interventi per il cinema e l’audiovisivo attraverso incentivi fiscali e contributi automatici che unificano le attuali risorse del Fus Cinema e del Tax Credit.

Aumento delle risorse del 60%, affiancato da un meccanismo di autofinanziamento.
Il fondo è alimentato direttamente dagli introiti erariali già derivanti dalle attività di programmazione e trasmissione televisiva, distribuzione cinematografica, proiezione cinematografica, erogazione di servizi di accesso ad internet da parte delle imprese telefoniche e di telecomunicazione. Una percentuale fissa (11%) del gettito Ires e Iva di questi settori costituirà la base di calcolo delle risorse statali destinate al finanziamento del cinema e dell’audiovisivo. Un meccanismo di “autofinanziamento” della filiera produttiva, che viene incentivata a investire e innovare, e che fa scomparire l’attuale incertezza annuale sui fondi destinati al cinema: il nuovo fondo non potrà mai scendere sotto i 400 milioni di euro annui.

Automatismo dei finanziamenti e reinvestimento nel settore.
Vengono abolite le commissioni ministeriali per l’attribuzione dei finanziamenti in base al cosiddetto ‘interesse culturale’, con l’introduzione di un sistema di incentivi automatici per le opere di nazionalità italiana. Accanto alle agevolazioni fiscali, nascono i contributi automatici la cui quantificazione avviene secondo parametri oggettivi che tengono conto dei risultati economici, artistici e di diffusione: dai premi ricevuti al successo in sala. I produttori e i distributori cinematografici e audiovisivi riceveranno i contributi per realizzare nuove produzioni.

Contributi selettivi in favore delle nuove realtà e delle rassegne di qualità.
Fino al 18% del nuovo Fondo Cinema è dedicato ogni anno al sostegno di:
– Opere prime e seconde
– Giovani autori
– Start-up
– Piccole sale
– Contributi a favore dei festival e delle rassegne di qualità;
– Contributi per le attività di Biennale di Venezia, Istituto Luce Cinecittà e Centro sperimentale di cinematografia

Potenziati i 6 tax credit cinema.
Viene potenziato il credito di imposta, con un rafforzamento dei 6 tax credit per incentivare la produzione e la distribuzione cinematografica ed audiovisiva e per favorire l’attrazione di investimenti esteri nel settore cinematografico e audiovisivo.
Una novità fondamentale soprattutto per le piccole imprese, per le start-up e per le opere prime e seconde: i crediti d’imposta sono cedibili alla banche e agli intermediari finanziari, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e l’Istituto per il credito sportivo.

Possono beneficiare dei 6 tax credit, con incentivi fino al 30% per chi investe nel cinema e nell’audiovisivo:
– le imprese di produzione, distribuzione, post-produzione;
– i distributori che programmano il cinema italiano, incentivando la concorrenza e aumentando le quote di mercato;
– le imprese italiane che lavorano per produzioni straniere;
– le imprese esterne al settore che investono nel cinema italiano;
– gli esercenti che gestiscono le sale.
Il Tax credit aumenta fino al 40% per i produttori indipendenti che si distribuiscono il film in proprio e per le imprese esterne che investono in film che accedono ai contributi selettivi.

L’audiovisivo entra nel fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Per superare le difficoltà di accesso al credito da parte degli operatori del settore audiovisivo, con decreto del Mise e del Mibact viene istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dotata di contabilità separata, destinata a garantire operazioni di finanziamento di prodotti audiovisivi. La sezione ha una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

Incentivi e semplificazioni per chi investe in nuove sale.
Il rafforzamento del sostegno al cinema e all’audiovisivo è affiancato da un intervento di incentivi per chi ristruttura e investe in nuovi cinema. Viene previsto un Piano straordinario fino a 120 milioni di euro in cinque anni per riattivare le sale chiuse ed aprirne di nuove.

Più semplice la dichiarazione di interesse culturale per le sale cinematografiche storiche.
Viene agevolato il riconoscimento della dichiarazione di interesse culturale per le sale cinematografiche. Sarà così possibile favorire la conservazione e la valorizzazione delle sale storiche attraverso il vincolo di destinazione d’uso.

Piano straordinario per la digitalizzazione.
E’ previsto un Piano nazionale per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Cinema e audiovisivo nelle scuole.
Il 3% del fondo è riservato ad azioni di potenziamento delle competenze cinematografiche ed audiovisive degli studenti, sulla base di linee di intervento concordate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con il Ministero dell’istruzione e della ricerca scientifica.

Consiglio superiore per il cinema e l’audiovisivo.
In sostituzione della Sezione Cinema della Consulta dello Spettacolo, viene istituito il Consiglio superiore per il cinema e l’audiovisivo che svolge attività di elaborazione delle politiche di settore, con particolare riferimento alla definizione degli indirizzi e dei criteri generali di investimento a sostegno delle attività cinematografiche e audiovisive. Il Consiglio è composto da 11 membri di alta competenza ed esperienza nel settore e dai rappresentanti delle principali associazioni.

Procedure più efficaci per la programmazione del cinema in televisione.
Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per introdurre procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere audiovisive europee e nazionali da parte dei fornitori dei servizi media audiovisivi.

Eliminazione della “censura di Stato”.
Niente più commissioni ministeriali a valutare i film, con una delega al governo per definire un nuovo sistema di classificazione che responsabilizza i produttori e i distributori cinematografici: saranno gli stessi operatori a definire e classificare i propri film, mentre lo Stato interviene e sanziona solo in caso di abusi.

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Link e violazione del diritto d’autore: rilevano conoscenza e fine di lucro

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata ad interpretare la normativa europea sul diritto d’autore per stabilire quando una “comunicazione al pubblico” tramite link a siti di terzi di opere protette dal diritto d’autore rappresenti una violazione della normativa vigente, anche a fronte della posizione dei gestori di siti Internet per i quali non sarebbe sempre facile verificare se l’autore abbia concesso la propria autorizzazione alla pubblicazione sul sito terzo.

La Corte ha sancito il principio per cui il collocamento su un sito Internet di un link (collegamento ipertestuale) verso opere protette dal diritto d’autore – e pubblicate nella pagina linkata dell’altro sito senza l’autorizzazione dell’autore – non costituisce una “comunicazione al pubblico” rilevante ai fini della violazione della normativa qualora la persona che inserisce il link agisca senza fini di lucro e senza essere al corrente dell’illegittimità della pubblicazione di dette opere. Qualora, invece, il link sia fornito a fini di lucro, la conoscenza dell’illegittimità della pubblicazione sull’altro sito Internet deve essere presunta, in quanto è legittimo aspettarsi che l’autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l’opera di cui trattasi non sia illegittimamente pubblicata, cosicché dovrà presumersi che tale collocamento sia intervenuto con piena cognizione del fatto che l’opera è protetta e che il titolare del diritto d’autore potrebbe non aver autorizzato la pubblicazione su Internet. In siffatte circostanze, e a condizione che tale presunzione relativa non sia confutata, l’atto di collocare un collegamento ipertestuale verso un’opera illegittimamente pubblicata su Internet costituirebbe quindi una “comunicazione al pubblico” in violazione della normativa vigente.

Di seguito la dichiarazione testuale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza nella causa C-160/15, datata 8 settembre 2016): “L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che, per stabilire se il fatto di collocare su un sito Internet collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi di detta disposizione, occorre determinare se tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell’illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza.”

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