In considerazione del fatto che le pioggie di eccezionale intensità sono ormai diventate sempre più frequenti e tutt’altro che imprevedibili sul territorio italiano, le stesse non possono considerarsi a priori un evento straordinario ed imprevedibile tale da escludere necessariamente una responsabilità del Comune, anche solo parziale, in caso di danni occorsi a terzi.
In merito agli obblighi di manutenzione gravanti sulla Pubblica Amministrazione a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, la stessa deve infatti osservare, oltre alle specifiche normative in essere, anche le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che dalla loro inosservanza deriverà una responsabilità per gli eventuali danni arrecati ai terzi.
In tale quadro, afferma la Corte di Cassazione (sent. n. 5877/16), ogni valutazione sulla prevedibilità di un evento atmosferico e sui danni dallo stesso ipoteticamente causabili impone, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano ormai da tempo il Paese, criteri di accertamento in punto responsabilità improntati ad un maggior rigore.