Non costituisce reato l’entrata dura di un difensore che, con un intervento fuori tempo finalizzato ad interrompere un contropiede, provochi una frattura all’avversario per eccesso di agonismo nel corso di un incontro importante e di un’azione di gioco decisiva.
La Corte di Cassazione (sent. 9559/16), riepilogando i principi alla base della scriminante atipica dell’accettazione del rischio consentito per gli eventi lesivi causati nel corso di incontri sportivi, ha ribadito come tale rischio vada sottoposto ad un attento vaglio del caso concreto (ragguagliato al tipo di sport, alle caratteristiche ed al rilievo della competizione, nonché al rispetto delle regole del gioco ed alla valutazione delle condizioni psicologiche dell’agente in caso di travalicamento delle stesse).
In presenza delle condizioni concrete che rendano operante la scriminante, il fatto sarà sanzionato solo in ambito sportivo.