Interesse pubblico, continenza, verità oggettiva della notizia: sono i punti cardine affinché operi la scriminante del diritto di cronaca.
In particolare, qualora si tratti di cronaca giudiziaria, la verità oggettiva della notizia deve essere fedele al provvedimento giudiziario o, qualora questo ancora manchi, deve consistere nella rigorosa corrispondenza tra il narrato e l’accaduto, pena l’incriminazione per diffamazione.
Principio questo, ribadito dalla Corte di Cassazione (sent. 3073/2016) nel caso di un giornalista che erroneamente indicava indagati dei soggetti per un reato diverso da quello oggetto del procedimento penale.