Dal 2 febbraio 2016 diventano assolutamente impignorabili, ai sensi del codice di procedura civile (art. 514), gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; nonché gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.